Edilizia convenzionata e agevolata nel nuovo Regolamento Comunale di Modena
Il nuovo Regolamento Comunale stato presentato il 17 maggio 2018 in consiglio comunale a Modena. Il provvedimento definisce nuovi importanti criteri in un settore quanto mai delicato, in particolare con riferimento alla morosità e all'accesso alla casa.
Nuclei familiari residenti a Modena e nei comuni limitrofi sottoposti a provvedimenti esecutivi di sfratto per cause diverse dalla morosità, nuclei in affitto in città o nei comuni della provincia, con preferenza di chi occupa alloggi inadeguati, con particolare riferimento alle barriere architettoniche. E ancora famiglie in cui sono presenti persone disabili, minori, over 65, ma anche giovani e giovani coppie in cui almeno uno degli acquirenti abbia meno di 40 anni. Sono questi i criteri preferenziali che verranno seguiti in futuro per stabilire la priorità di acquisto o locazione degli alloggi di edilizia agevolata.
Il Regolamento di edilizia convenzionata e agevolata lascia però la discrezionalità al Comune di stabilire criteri diversi in relazione alla specificità dei singoli progetti. Salvo diversa indicazione della Giunta, i soggetti in possesso dei requisiti avranno diritto ad almeno il 75% degli alloggi che in ogni intervento verranno realizzati o di quelli assoggettati a vincolo di locazione (da ripristinare in caso di disdetta da parte del locatario o in caso di sfratto per morosità).
In relazione al singolo progetto, per la compravendita potrà essere definito dalla Giunta un requisito di reddito massimo, assumendo come indicatore il valore Isee del nucleo familiare, mentre per la locazione il valore Isee dovrà essere compreso tra 12.500 e 45 mila euro. I nuclei che potranno accedere all’acquisto o alla locazione di alloggi in edilizia convenzionata dovranno essere cittadini italiani, e avere residenza o sede dell’attività lavorativa nel comune di Modena, trovarsi in possesso dei requisiti di moralità sulla base delle normative relative all’antimafia e di contrasto alle organizzazioni criminali, e in condizione di impossidenza (non essere proprietario di altri immobili a uso residenziale in Italia) da un tempo che verrà definito intervento per intervento in relazione ai contributi erogati e dovrà permanere per almeno 10 anni nel caso di compravendita e di 4 anni per la locazione.
Sismabonus, l'accesso ai contributi
Due parole sul Sismabonus
Il Sismabonus prevede una detrazione delle spese sostenute per l'adozione di misure antisismiche che migliorino la classe di rischio degli immobili che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e a quelli situati nelle zone a minor rischio (zona sismica 3).
La detrazione va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi.
La detrazione parte dal 50% delle spese (nel caso in cui l’intervento non migliori la classe sismica) e sale quando la realizzazione degli interventi produce una riduzione del rischio sismico: gli interventi che determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore usufruiscono della detrazione del 70%, mentre gli interventi che permettono il passaggio a due classi di rischio inferiori godono della detrazione dell’80%.
Il miglioramento antisismico va calcolato sulla base delle Linee guida per la classificazione sismica degli edifici (DM 28 febbraio 2017) che spiegano come attribuire ad un edificio una delle 8 Classe di Rischio Sismico (da A+, la meno rischiosa, ad A, B, C, D, E, F e G, la più rischiosa), mediante un unico parametro che tenga conto sia della sicurezza sia degli aspetti economici.
Le linee guida forniscono due metodologie per la valutazione, di cui una semplificata per lavori minori e il miglioramento di una sola classe di rischio, l’indirizzo di massima su come progettare interventi di riduzione del rischio per portare la costruzione ad una o più classi superiori.
Sismabonus per gli interventi condominiali
Quando gli interventi sono realizzati in edifici condominiali, le detrazioni sono:
- 75%, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore;
- 85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori.
In questo caso le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e vanno ripartite in 5 quote annuali di pari importo.
Gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati non solo alla riduzione del rischio sismico, ma anche alla riqualificazione energetica, potranno detrarre fino all’85% delle spese sostenute in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori.
La detrazione sarà ripartita in dieci quote annuali di pari importo e verrà calcolata su una spesa massima di 136mila euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (si tratta della somma del tetto di 96mila euro per unità immobiliare previsto dal sismabonus “tradizionale” e di quello di 40mila euro per unità immobiliare fissato per l'ecobonus).